Art. 2

Norma di salvaguardia

In vigore dal 3 mag 2005
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-08;52#art-2

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Norma di salvaguardia (Art. 2 Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri.) — Testo vigente | Portale Normativo