Art. 2

Abrogato

Raccolta, trasporto e magazzinaggio

In vigore dal 15 nov 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 OTTOBRE 2012, N. 186.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-21;36#art-2

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Raccolta, trasporto e magazzinaggio (Art. 2 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.) — Testo vigente | Portale Normativo