Capo II›Sez. VI
Art. 88
Requisiti della tutela
In vigore dal 19 mar 2005
1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purchè nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-88