Capo II›Sez. V
Art. 82
Oggetto del brevetto
In vigore dal 19 mar 2005
1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.
3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purchè utilizzino lo stesso concetto innovativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-82