Capo VIII›Sez. II
Art. 239
Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore
In vigore dal 28 feb 2012
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell', n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purchè detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-239