Capo VII

Art. 230

Pagamento incompleto od irregolare

In vigore dal 23 ago 2023
1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolarmente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento. 2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. La regolarizzazione è subordinata al pagamento del diritto di mora, previsto dall', comma 4, per ogni annualità incompleta o irregolare. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all', comma 1. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 13 AGOSTO 2010, N. 131.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-230

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