Capo VI

Art. 209

Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati

In vigore dal 2 set 2010
1. L'albo istituito ai sensi dell' deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale in Italia che può consistere anche nella sede dell'ente o impresa da cui dipende. 2. La data di iscrizione determina l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-209

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