Capo IV

Art. 184 octies

Estinzione della procedura di decadenza o nullità

In vigore dal 23 ago 2023
1. La procedura di decadenza o nullità si estingue: a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile; b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è ritirata, rinunciata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi; d) se non è presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all', comma 10, ultimo periodo, e di cui all', comma 2, secondo periodo; e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullità è ritirata o rigettata; f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è cancellata; g) se è venuto meno l'interesse ad agire.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-184-octies

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