Capo IIISez. I

Art. 136 decies

Procedimento di correzione

In vigore dal 23 mar 2019
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può procedere d'ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio. 2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell'ordinanza che l'ha disposta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30#art-136-decies

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo