Art. 1
Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province
In vigore dal 21 mag 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province
1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, è sostituito dal seguente:
«Art. 41 - 1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.».
2. Gli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-04-14;116#art-1