Art. 1

Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province

In vigore dal 21 mag 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: . Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province 1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, è sostituito dal seguente: «Art. 41 - 1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.». 2. Gli articoli 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 aprile 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione e delle province (Art. 1 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49, in materia di funzioni dell'Avvocatura dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo