Art. 5
Sanzioni
In vigore dal 29 feb 2004
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega nei prodotti di cui all', comma 1, ingredienti o materie prime diverse da quelle consentite dall', comma 1, o sottopone le materie prime a trattamenti diversi da quelli consentiti ai sensi dell', comma 2, o comunque viola le altre disposizioni dell', è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all', commi 2, 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-02-20;50#art-5