Art. 2
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 13 feb 2018
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CONI adegua lo statuto alle disposizioni di cui all'. Decorso tale termine, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.
2. Gli organi del CONI in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale ed alle elezioni della giunta nazionale e del presidente del CONI, da tenersi entro il 30 giugno 2005.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13, del decreto legislativo n. 242 del 1999, come modificato dal presente decreto, in caso di inosservanza del termine di cui al comma 2.
4. Entro centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i loro statuti alle disposizioni del presente decreto.
5. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno, che svolgono le attività di federazioni sportive nazionali secondo la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le
attività culturali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-08;15#art-2