Capo III
Art. 47
(L) Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
In vigore dal 1 mar 2004
. (L)
Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
1. I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati nè negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L).
2. I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;396#art-47