Capo II
Art. 14
Cooperative sociali, imprese sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati
In vigore dal 31 dic 2025
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all', comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68,... stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all', comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, con i consorzi di cui all' della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, nonché con gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all', comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le società benefit di cui all', comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale; l'individuazione dei disabili è curata dai servizi di cui all', comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e dalle imprese sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e delle imprese sociali;
f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all', di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.
3. Qualora l'inserimento lavorativo nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale, realizzato ai sensi dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base all'esclusiva valutazione dei servizi di cui all', comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all' della stessa legge, cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale è verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell' della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Note all'articolo
- In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni".
- Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, ha disposto (con l'art. 14, comma 2, lettera e)) che "al comma 2, lettera d), le parole: "dalle cooperative e dalle imprese sociali" sono sostituite dalle seguenti: "dalle cooperative, dalle imprese sociali, dalle societa' benefit e dagli enti del Terzo settore non commerciali"".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-09-10;276#art-14