Art. 2
Disposizioni finali
In vigore dal 14 set 2003
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addì 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli Castelli
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-11;241#art-2