Art. 4

In vigore dal 19 lug 2005
1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente: «c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;235#art-4

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