Capo I
Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 6 set 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l', commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Vista la direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed in particolare quelle in materia doganale e veterinaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-17;223#art-1