Art. 4
In vigore dal 10 set 2003
1. Il Capo X del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è abrogato.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 329, primo comma, lettera a) e 331 sono abrogati;
b) all'articolo 389, primo comma, lettera b), la parola: «331» è soppressa.
3. Le voci da 1 a 50 della tabella A e la tabella B allegate al decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1959, sono abrogate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;233#art-4