Art. 1

Aree funzionali

In vigore dal 15 lug 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177; Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Ritenuta l'esigenza di organizzare il nuovo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un centro di propulsione che assicuri il coordinamento delle complesse materie nelle quali si articola, nell'ottica della pianificazione, della vigilanza e della tutela della sicurezza, prodromiche alle scelte di alta amministrazione; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 e del 30 settembre 2002; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito il parere della Commissione bicamerale prevista dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2003; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: . Aree funzionali 1. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: «d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni; d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi; d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-12;152#art-1

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