Art. 14
Piani di attività
In vigore dal 30 giu 2022
1. L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 7.
3. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-04;128#art-14