Capo I
Art. 1
In vigore dal 29 apr 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli e l'allegato B, che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l' del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera dei deputati in data 19 febbraio 2003 e della Commissione 2ª del Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
1. L' della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
" - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;68#art-1