Art. 2

Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori

In vigore dal 29 apr 2003
1. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori: a) i soggetti di cui all', comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori; b) i soggetti di cui all', comma 3, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture; c) i soggetti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi; d) i soggetti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori speciali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;67#art-2

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