Capo III
Art. 7
Riposo giornaliero
In vigore dal 22 ago 2008
1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66#art-7