Capo V

Art. 18

Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima

In vigore dal 29 apr 2003
1. Gli non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da pesca marittima. 2. Fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanale medie, calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca sono così stabiliti: a) Il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non deve superare: 1) 14 ore in un periodo di 24 ore; 2) 72 ore per un periodo di sette giorni; ovvero: b) Il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore a: 1) 10 ore in un periodo di 24 ore; 2) 77 ore per un periodo di sette giorni. 3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-08;66#art-18

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