Art. 7
Obblighi generali
In vigore dal 29 apr 2003
1. I preparati di cui all' possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle disposizioni del presente decreto.
2. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato tiene a disposizione delle autorità competenti
a) i dati sulla composizione del preparato;
b) i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato;
c) qualsiasi informazione utile concernente le condizioni di imballaggio ai sensi dei dell', comma 3, compreso il certificato delle prove, redatto ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri riportati nell'allegato IX, parte A, al decreto del Ministro della sanità in data 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti;
d) i dati utilizzati per la predisposizione della scheda informativa in materia di sicurezza ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-03-14;65#art-7