Art. 1
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23
In vigore dal 21 mar 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le direttive 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, 2001/2/CE della Commissione, del 4 gennaio 2001, e la decisione 2001/107/CE della Commissione, del 25 gennaio 2001;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2000), ed in particolare l', comma 4;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Ritenuta la necessità di apportare disposizioni correttive ed integrative al citato decreto legislativo n. 23 del 2002;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta dell'11 luglio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo
2 febbraio 2002, n. 23
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all', comma 4, le parole: "tra il territorio di paesi terzi" sono sostituite dalle seguenti: "tra il territorio della Comunità europea ed il territorio di paesi terzi";
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "deve essere accertata da un organismo notificato" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere accertata da un organismo notificato ed attestata";
c) all'articolo 3, comma 4, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3";
d) all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, le parole: "a condizione che la rivalutazione della conformità" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che la rivalutazione della conformità del tipo";
e) all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: "previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dalle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto ministeriale 7 aprile 1986, del Ministro dei trasporti";
f) all'articolo 15, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino a tale data.";
g) all'articolo 15, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È altresì ammessa la successiva messa in servizio delle attrezzature immesse sul mercato fino al 1° luglio 2005.";
h) all'articolo 16, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 15";
i) all'allegato V, le parole: "ai sensi dell'allegato VI" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'allegato IV".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-02-18;43#art-1