Art. 3
Norme transitorie e finali
In vigore dal 14 dic 2005
1. È consentita la commercializzazione dei prodotti non conformi al presente decreto non oltre il 31 marzo 2004.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della Costituzione il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2001/15/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Marzano, Ministro delle attività produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 novembre 2005, n. 242 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31, e' consentita la commercializzazione di prodotti contenenti le sostanze elencate nell'allegato al presente decreto, fino al 31 dicembre 2006, a condizione che: a) l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare non abbia emesso parere sfavorevole circa l'uso della sostanza nella fabbricazione di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare cui si applica il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31; b) la sostanza in questione sia utilizzata nella fabbricazione di uno o piu' prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare commercializzati nella comunita' alla data del 10 febbraio 2004."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-02-14;31#art-3