Art. 1
In vigore dal 11 mar 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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1. La tabella organica 3, relativa al ruolo locale del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
2. Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che modifica le dotazioni organiche complessive dell'amministrazione giudiziaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-31;29#art-1