Titolo VII

Art. 41

Disciplina transitoria

In vigore dal 4 lug 2009
1. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69. 2. Alle modifiche deliberate a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica l', comma 6.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5#art-41

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Disciplina transitoria (Art. 41 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) — Testo vigente | Portale Normativo