Titolo III

Art. 23

Abrogato

Provvedimenti cautelari anteriori alla causa

In vigore dal 4 lug 2009
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-17;5#art-23

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Provvedimenti cautelari anteriori alla causa (Art. 23 Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) — Testo vigente | Portale Normativo