Art. 3

Ambito d'applicazione

In vigore dal 29 set 2020
(Ambito d'applicazione) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall', comma 1, lettera g). 2. Il presente decreto non si applica: a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti; b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche; c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente; d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121. 3. La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave è esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto, laddove rientri nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-13;36#art-3

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