Art. 3
Ambito d'applicazione
In vigore dal 29 set 2020
(Ambito d'applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le discariche, come definite dall', comma 1, lettera g).
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, n. 121.
3. La gestione dei rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale a dire i rifiuti derivanti dalle attività di prospezione, estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave è esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto, laddove rientri nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-13;36#art-3