Art. 16 ter

Deroghe

In vigore dal 17 dic 2024
(Deroghe). 1. Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici fissati agli del presente decreto qualora: a) sia effettuata una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all'Allegato 7, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi; b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe; c) fino al 31 dicembre 2027, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica; c-bis) a partire dal 1° gennaio 2028 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più del 50 per cento, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica. 2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorità territorialmente competente può stabilire limiti più elevati coerenti con tali concentrazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri: a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6 dell'Allegato 4; b) Btex e olio minerale di cui alla tabella 4 dell'allegato 4; c) PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4; d) carbonio organico totale (TOC) e PH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi; e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi. 4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall' della medesima direttiva, invia alla Commissione europea una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtù del presente articolo, sulla base delle informazioni ricevute dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione è elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.

Note all'articolo

  • Il D.L. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2) che "Le disposizioni introdotte dal comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro i successivi centottanta giorni, i titolari di autorizzazioni concesse ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in corso di validita' alla data di cui al primo periodo, possono richiederne l'adeguamento ai valori limite di cui al medesimo articolo 16-ter, come modificato dal comma 1 del presente articolo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-13;36#art-16-ter

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