Art. 16
Sanzioni
In vigore dal 29 set 2020
(Sanzioni)
1. Chiunque viola i divieti di cui all', commi 1 all' e all', comma 1,, è punito con la sanzione prevista dall'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'.
2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all', diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità..., è punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-01-13;36#art-16