Art. 2

In vigore dal 1 gen 2003
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002 CIAMPI BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri LUNARDI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti FRATTINI, Ministro degli affari esteri CASTELLI, Ministro della giustizia TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-23;291#art-2

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Art. 2 Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. — Testo vigente | Portale Normativo