Art. 3
In vigore dal 30 gen 2003
1. All' del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La condizione di cui all', comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:
a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.";
b) al comma 5, le parole: "20 ottobre 1998, n. 403." sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.";
c) al comma 6, la parola: "inferiori" è sostituita dalla seguente: "fino";
d) il comma 7 è soppresso.
2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all', comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-19;297#art-3