Art. 2

In vigore dal 14 feb 2003
1. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all' vengono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato e dall'Agenzia delle dogane per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, secondo le modalità previste dagli della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-12-10;305#art-2

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