Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
In vigore dal 16 nov 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l', commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di italiani nel Mondo al relativo Ministro senza portafoglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
.
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, la lettera b) è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-31;257#art-1