Art. 9

Modifiche al codice di procedura civile

In vigore dal 7 nov 2002
1. L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato. 2. All'articolo 641 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche: a) nel primo periodo, dopo le parole "decreto motivato", sono aggiunte le seguenti: "da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso"; b) il secondo periodo del secondo comma è così sostituito: "Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, non può essere inferiore a trenta nè superiore a centoventi". 3. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231#art-9

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