Art. 3
Responsabilità del debitore
In vigore dal 30 dic 2012
1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi degli , salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-10-09;231#art-3