Art. 2
Disposizioni normative di coordinamento
In vigore dal 31 ago 2002
1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, lettera b), le parole da: "di cui" a: "quelle" sono soppresse; dopo la parola: "residenti" sono soppresse le seguenti: "e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato" e la parola: "stesso", infine, è sostituita dalle seguenti: "dello Stato";
2) al comma 4 le parole: "da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." sono sostituite dalle seguenti: "direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto.";
b) All'articolo 50-bis il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi, qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma 4, non abbiano già nominato un rappresentante fiscale ovvero non abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-06-19;191#art-2