Capo II
Art. 289
(L) Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri)
1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-289