Titolo IV

Art. 237

(L) Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie

In vigore dal 26 giu 2003
(L) Attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie 1. L'ufficio investe il pubblico ministero, perché attivi la conversione presso il giudice dell'esecuzione competente, entro venti giorni dalla ricezione della prima comunicazione, da parte del concessionario, relativa all'infruttuoso esperimento del primo pignoramento su tutti i beni. 2. L'articolo di ruolo relativo alle pene pecuniarie è sospeso.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 25/6/2003, n. 25), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-237

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