Parte IITitolo I

Art. 18

(L) Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Non applicabilità dell'imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) 1. Agli atti e provvedimenti del processo penale, non si applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e del processo amministrativo soggetti al contributo unificato. L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purchè richieste dalle parti processuali. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali. 2. La disciplina sull'imposta di bollo è invariata per le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da terzi, nonché per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai processi di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113#art-18

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