Art. 5

In vigore dal 1 gen 2003
1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) anni quattordici per guidare ciclomotori purchè non trasporti altre persone oltre al conducente;"; b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della parola: "motoveicoli" è anteposta la seguente: "ciclomotori,"; c) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-15;9#art-5

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