Art. 11
In vigore dal 1 gen 2003
1. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti e delle luci di posizione.".
Note all'articolo
- Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 22/06/2002.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-01-15;9#art-11