Art. 1
In vigore dal 13 feb 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 7, comma 4;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;
Visto l'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
.
1. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è inserito il seguente:
"Art. 38-bis (Composizione del consiglio di disciplina). - 1.
L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole: "si compone di ufficiali", sono inserite le seguenti: "in servizio permanente";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il presidente del consiglio di disciplina non può essere di grado inferiore a generale di divisione qualora il giudicando sia un colonnello ovvero a generale di corpo di armata quando l'ufficiale deferito sia un generale.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di indisponibilità di ufficiali in servizio permanente del Corpo, sono chiamati a far parte del consiglio di disciplina, per i generali e i colonnelli, ufficiali generali della Guardia di finanza appartenenti all'ausiliaria o alla riserva ovvero, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente in servizio permanente delle altre Forze armate.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-12-28;473#art-1