Sez. II

Art. 20

Reiterazione

In vigore dal 4 lug 2001
1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231#art-20

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