Art. 3
Ruolo dei dirigenti
In vigore dal 25 lug 2001
1. Dopo l'articolo 32-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, introdotto dal presente decreto è inserito il seguente:
"Art. 32-quinquies. - 1. È istituita nell'ambito del ruolo unico dei dirigenti, la Sezione speciale per la provincia di Bolzano. In detta sezione confluiscono, in sede di prima attuazione, tutti i dipendenti appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 8 e 9.
Successivamente saranno inseriti, ad istanza, i dirigenti che abbiano i requisiti richiesti dal presente decreto.
2. Ai residenti in provincia di Bolzano, partecipanti a concorsi per dirigenti, sarà comunque garantita la facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca ai sensi dell'articolo 20.
3. Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano conferisce gli incarichi dirigenziali d'intesa con le amministrazioni interessate e sentiti il Comitato di cui all'articolo 13, ai fini della salvaguardia della proporzionalità e bilinguismo, nonché l'Ufficio del ruolo unico dei dirigenti, che fornirà tutti gli elementi utili alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'intesa ed i pareri devono essere espressi entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla richiesta.".
2. Per quanto attiene ai dirigenti delle agenzie, fino all'inquadramento dei dirigenti nel ruolo delle agenzie medesime gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore dell'agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-23;272#art-3