Art. 3

Introduzione dell'articolo 1-bis nel decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592

In vigore dal 20 lug 2001
Introduzione dell'articolo 1-bis nel decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 1. Dopo l' del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, è introdotto il seguente: "Art. 1-bis (Uso della lingua ladina, mochena e cimbra nei procedimenti davanti al giudice di pace). - 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori dei comuni di cui all' e all'articolo 01 è consentito l'uso rispettivamente della lingua ladina, mochena e cimbra. 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale. 3. Negli uffici di cui al comma 1 le comunicazioni rivolte al pubblico e le indicazioni sono redatte anche in lingua ladina, mochena e cimbra. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, se non è possibile usare le lingue mochena e cimbra si utilizza la lingua di riferimento. 5. La regione, nell'ambito della propria competenza, assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti per l'attuazione della finalità di cui al comma 1. 6. Le disposizioni di cui all' si applicano anche all'ufficio del giudice di pace avente competenza territoriale per i comuni di cui all'".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-22;261#art-3

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