Art. 5

Nuove sanzioni penali in materia di importazione

In vigore dal 26 lug 2001
1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire centocinquantamilioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. 3. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 è disposta la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi derivati, le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. 4. A seguito della confisca si applicano le disposizioni di cui all', della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Fassino, Ministro della giustizia Bordon, Ministro dell'ambiente Dini, Ministro degli affari esteri Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;275#art-5

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